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"nel centenario dei fatti del '21"

Legge contro propaganda fascista, il Pd sarzanese: "Comune sostenga iniziativa"

Riceviamo dal Partito democratico di Sarzana.

Palazzo Roderio

In centinaia di Comuni italiani Sindaci ed Amministrazioni Comunali  sostengono ufficialmente e pubblicizzano la proposta di legge di iniziativa popolare  annunciata sulla G.U. n. 260 del 20/10/2020  che ha ad oggetto «Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti» – Comitato promotore: Legge Antifascista – scadenza 31 marzo 2021.
Nel centesimo anniversario dei fatti del 21 luglio 1921 e diffondendosi – anche nel nostro territorio –  inquietanti manifestazioni di intolleranza, di teppismo, di ostentazione di simboli fascisti e di allestimento di ronde notturne di triste memoria, il Partito Democratico sarzanese  chiede con forza che l’Amministrazione Comunale adotti – come sta avvenendo ovunque nel Paese – ogni azione utile a sostenere l’iniziativa, favorendo e facilitando la sottoscrizione  della proposta di legge – di cui si trascrive di seguito il contenuto – da parte dei cittadini.
“Progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell’articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

Art. 1.

1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 è aggiunto il seguente:

«Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.

La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell’odio etnico o razziale.

All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole:

«sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».

Art. 2

1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” all’art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all’art. 2 comma 1, è aumentata del doppio”.

Partito Democratico Sarzana

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