Fuori provincia - "La punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autoritàealle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione". E' l'articolo 3 del decreto legge emesso ieri dal Consiglio dei ministro, quello che elimina la possibilità di accusare di Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario gli operatori impegnati nella campagna vaccinale Covid-19. Il famoso "scudo penale" per medici ed infermieri che somministrano le dosi ai cittadini italiani.
A cui corrispondono però, per gli stessi operatori, nuovi obblighi a partire da quello di "sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2" al fine di "tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza". E' stato proprio il cado ligure dell'ospedale di Lavagna nel reparto di Medicina, dove un operatore che aveva rifiutato il vaccino avrebbe infettato otto pazienti. "Dalle prime indagini interne della Asl, personale ospedaliero non vaccinato ha portato il virus inconsapevolmente all'interno di un reparto e ha provocato nove pazienti positivi che sono ora ricoverati all'ospedale di Lavagna", ne aveva dato notizia il presidente della regione Giovanni Toti.
L'obbligo riguarda chiunque lavori presso strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali (pubbliche e private), farmacie, parafarmacie e studi professionali. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a condizioni cliniche documentate, l'operatore può evitare la puntura. Entro metà mese di aprile le Regioni sono tenute a verificare lo stato degli operatori per quanto riguarda l'obbligo di vaccinazione. Chi non ha ancora adempiuto o non è già prenotato per la vaccinazione, verrà segnalato alla propria azienda sanitaria di riferimento.
Cosa rischia l'obiettore di vaccino? "La sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2" e la sospensione dal proprio Ordine. In casi estremi "il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato".