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Climatizzazione estiva e riscaldamento invernale, quali sono gli obblighi?

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Per tutti gli impianti fissi destinati ai servizi di climatizzazione invernale od estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, è necessaria la nomina di un responsabile dell’impianto (ad esempio il proprietario, l’occupante dei locali oppure il manutentore) che deve provvedere affinché siano eseguite le necessrie operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. Per ogni sistema “edificio/impianto” è compilato un libretto di impianto per stabilire un legame univoco tra “edificio” (appartamento od unità abitativa) e codice di impianto attribuito dal catasto regionale degli impianti termici (in Liguria CAITEL).

L’operatore, al termine di queste operazioni, con la cadenza prevista dalla normativa, ha l’obbligo di effettuare un controllo di efficienza energetica i cui esiti vanno riportati sul libretto di impianto e sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica da rilasciare al responsabile dell’impianto. Ricordiamo che sono soggetti a controllo di efficienza energetica gli impianti di climatizzazione invernale con potenza termica utile nominale non minore a 10 kW e gli impianti di climatizzazione estiva con potenza termica nominale non minore di 12 kW: gli interventi di controllo/manutenzione devono essere eseguiti da operatori abilitati.  Solo le imprese abilitate possono eseguire gli interventi di controllo e manutenzione dell’impianto termico; queste devono essere in possesso di:

– abilitazione “lettera c)” per impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie;
– abilitazione “lettera e)” per impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo;
– abilitazione FGas personale dell’operatore (patentino) e dell’impresa (certificazione) per impianti di climatizzazione (o macchine frigorifere) che contengono gas ad effetto serra.

Evidenziamo che i patentini FGas hanno una validità decennale ma vanno validati ogni anno, pena la loro cancellazione, comunicando all’ente certificatore che nei dodici mesi precedenti è stato effettuato almeno un intervento su impianti a gas fluorurati e pagando anche i relativi diritti annuali. Per informazioni è possibile contattare il nostro Ufficio Ambiente, tel. 0187.286632, ambiente@confartigianato.laspezia.it

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