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Mercoledì alle 10 l'apertura delle buste

Giardino pantesco, scaduti i termini per partecipare all’asta. Ma c’è un’altra istanza di annullamento

Sono scaduti oggi i termini per la partecipazione all’asta bandita dal Comune di Porto Venere per l’alienazione del caseggiato che si trova in Via della Crocetta, lungo il sentiero che dal paese sale verso il Muzzerone. Domani alle 10, nella sala consiliare, ci sarà l’apertura delle buste, ma sulla validità del procedimento pendono diversi interrogativi.

Non sono bastate le raccolte firme, una online che ha raccolto decine di migliaia di adesioni, e una cartacea, alla quale hanno aderito quasi 300 persone, né le diffide e le richieste di arresto dell’iter di vendita da parte di associazioni e comitati, per far desistere l’amministrazione comunale dall’intento di vendere il fabbricato inserito all’interno dei terreni del cosiddetto “giardino pantesco”, un uliveto sagomato dal vento e parzialmente protetto da un muro a secco semicircolare. Un appezzamento che inizialmente era stato inserito tra i lotti in vendita, ma che, grazie all’interessamento di una parte dei cittadini contrari è stato estromesso in quanto mancava il parere della Soprintendenza (leggi qui e qui). Dopo aver snellito i beni in vendita l’amministrazione comunale ha respinto la mozione con la quale l’opposizione aveva chiesto la rinuncia allo stralcio della vendita dal Piano delle alienazioni (qui) e ha tirato dritto sino a oggi.

E proprio in mattinata, a poche ore dalla chiusura dei termini per la presentazione delle offerte, a Palazzo civico è giunta un’istanza che espone le irregolarità che renderebbero nulla l’asta. A inviarla, come in due occasioni precedenti, anche in collaborazione con il Gruppo di intervento giuridico e di Stefano Deliperi, è stato Paolo Negro, cittadino sempre in prima linea quando si parla di tutela dell’ambiente e dei beni comuni.

I punti su cui fa leva l’istanza

La prima irregolarità sostenuta da Negro risiede nella richiesta del parere alla Soprintendenza “su un mappale soppresso, informazione obbligatoriamente da verificare prima di avviare l’iter burocratico. La particella 247 (poi 950) infatti era iscritta a catasto terreni come fabbricato rurale (poi diruto), senza indicazione del terreno pertinenziale. La particella 1015 invece – scrive Negro – indica un’unità collabente al catasto fabbricati e una fascia perimetrale di terreno, con un convesso ad est nel giardino pantesco, in fase di verifica. La nota della Soprindendenza, come già risaputo ed esposto nelle precedenti istanze, si riferisce unicamente all’edificio, non al terreno, che quindi rimane inalienabile”.

La seconda irregolarità è la misura del terreno all’asta. “La perizia presenta rilevazioni assolutamente errate, perché evidentemente copiate dall’Agenzia del Territorio, senza valore probatorio. Se la superficie complessiva della particella è 130 mq e quella del fabbricato a terra è 61 mq, il terreno è 69 mq. Questa elementare operazione avrebbe potuto essere ulteriormente e facilmente verificata con una reale misurazione in loco ed ancora più semplicemente e comodamente convertendo le dimensioni planimetriche. Essendoci all’asta un terreno più grande rispetto a quello reale, l’acquirente comprerebbe quasi il doppio della proprietà disponibile, ovvero anche una parte della particella 242, anch’essa inalienabile”, si legge ancora nell’istanza.

Infine Negro accusa l’amministrazione di tentare per la terza volta dal 2017 di cedere un bene inalienabile. “Secondo il combinato disposto degli articoli 10 c. 1 e 12 c.1 del D. Lgs. 42/2004, le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, ad altri Enti pubblici territoriali nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizioni di tutela del patrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell’interesse culturale di cui all’art. 12 c.2. Fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall’art. 12 i beni sono inalienabili. La conoscenza degli articoli suddetti è risaputa dall’incarico per 3.822 euro all’avvocato Pietro Piciocchi a ricorrere in giudizio dinanzi al TarR Liguria contro il D.P.C.R. del 21/07/2017, deliberazione n. 210 del 23/10/2017, in cui “il Comune di Porto Venere, nella persona del sndaco, ha attestato di essere edotto che, ove la verifica dell’interesse culturale da attivare nel caso l’immobile richiesto risulti realizzato da oltre settanta anni, come nel caso di specie, dia esito positivo, ovvero l’immobile venga dichiarato di interesse culturale, la domanda non potrà essere accolta dall’Agenzia del Demanio e la richiesta di assegnazione dello stesso potrà avvenire esclusivamente secondo la procedura dettata dall’art. 5 comma 5 del D.lgs. 85/2010”.
“Nel 2020 – conclude l’istanza depositata questa mattina – è stata annullata la vendita della proprietà della parte finale di Via Colonna, perché senza le autorizzazioni previste dalle suddette leggi già appurate. Anche in quel caso la Soprintendenza ha ricordato le norme di tutela dell’art.15 comma 1 del D.lgs. 42/2004. Nel 2021 è stata annullata la vendita dell’uliveto secolare, censito al foglio 9, particelle 241 e 242. Con nota del 13/01/2021, la Soprintendenza ha ribadito l’inalienabilità dei beni senza verifica di interesse culturale. Nonostante i due atti irregolari pregressi, è stata disposta la vendita della particella 1015, censita al catasto terreni e non graffata al mappale del fabbricato, che rimane l’unico bene dell’asta con parere negativo della Soprintendenza”.

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