A fossitermi

Frontale contromano in moto, poi rifiuta l’alcoltest

Per il rifiuto di sottoporsi alle prove con l’etilometro, è prevista l’applicazione delle stesse pene che si applicano a coloro che guidano ubriachi nella fascia più grave delle risultanze delle prove con alcoltest. “Rifiutarsi di sottoporsi all’alcoltest costituisce già di per sé reato”, ricorda la Polizia Locale.

Ha invaso la semicarreggiata opposta all’altezza di Piazzale Boito, centrando in pieno una vettura e rifiutando poi l’alcoltest. Pomeriggio impegnativo quello di ieri per gli agenti della Polizia Locale, che sono intervenuti a Fossitermi per le rilevazioni di un incidente frontale che aveva riguardato un motociclista. L’uomo, un 47enne spezzino, era apparso subito in condizioni di plausibile alterazione.  Gli hanno quindi ordinato di sottoporsi alle prove con l’etilometro per accertare il tasso di alcol nel sangue, senza però riuscire a scalfire il suo rifiuto.

Il Codice della Strada, per questi casi, prevede non soltanto la denuncia penale e le sanzioni accessorie su patente e veicolo per aver guidato in stato di ubriachezza, che viene accertata direttamente dagli agenti sulla base dei sintomi, ma anche un’ulteriore denuncia penale. “Rifiutarsi di sottoporsi all’alcoltest costituisce già di per sé reato”, ricorda il comando di Viale Amendola. In questo caso, il tutto è aggravato, con il raddoppio delle sanzioni, dall’aver provocato un incidente stradale.

La norma prevede, per la guida in stato di ebbrezza rilevata sulla base dei sintomi, l’ammenda da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a sei mesi, la sospensione della patente di guida, che è stata immediatamente ritirata dagli agenti della Locale, da sei mesi ad un anno e la decurtazione di 10 punti. Il fatto di aver provocato incidente stradale ha comportato il raddoppio delle pene ed il fermo amministrativo per tre mesi del veicolo. Per il rifiuto di sottoporsi alle prove con l’etilometro, l’applicazione delle stesse pene che si applicano a coloro che guidano ubriachi nella fascia più grave delle risultanze delle prove con alcoltest.

In pratica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento il conducente è punito con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto da sei mesi ad un anno e la sospensione della patente di guida da uno a due anni con una decurtazione di 10 punti. Con la sentenza di condanna, viene eseguita infine la confisca del veicolo.

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