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"impossibile intervenire, con il vincolo o senza"

“Augenti, in casi come questo Codice civile consente di non dare esecuzione a quanto previsto dalla donazione”

Il sindaco Paoletti risponde all'interrogazione della consigliera Bucci sulla ex scuola, ora sede di uffici comunali.

La ex scuola Augenti, ora sede dell'Urbanistica

“L’inidoneità strutturale del bene ad essere conservato nella natura prevista dalla donante, inidoneità normativamente sopravvenuta alla donazione del bene stesso, e l’impossibilità di adeguarlo alla vigente normativa data anche l’impossibilità di modificarne struttura e sagoma, rendono applicabile, al caso concreto, la norma del codice civile che prevede che il donatario è liberato dal dare esecuzione alla condizione voluta dalla donante quando non sia nella condizione di attuarla per cause non imputabili a sua colpa”. Questo uno dei passaggi della risposta fornita stamattina dal sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, all’interrogazione della consigliera di opposizione Arianna Bucci (Gruppo Misto) sulla ex scuola Augenti. Interrogazione che, in sintesi, chiedeva se prima di adibire la ex scuola Augenti a uffici comunali sia stato chiesto un parere legale sul mancato rispetto del vincolo, inserito nella donazione del bene, alla destinazione a scuola di infanzia; se ci sia stato un confronto in merito con la famiglia della donatrice; quali siano i problemi di sicurezza dell’edificio a cui ha fatto pubblicamente riferimento Palazzo civico e se si tratti di problemi superabili – nel caso con quali interventi e per quali importi – o meno.

In merito al parere legale, il primo cittadino ha spiegato che non è stato chiesto “vista la non complessità sotto il profilo giuridico” della questione, aggiungendo che “occorre considerare nel loro complesso le condizioni poste dalla donante signorina Marta Augenti a carico del Comune e accettate dall’ente per la perfezione della donazione, avvenuta con atto di rogito nel 1977, e non solo i vincoli di destinazione e inalienabilità”. Detto questo, il primo cittadino a ha rilevato “un elemento oggettivo da cui prendere le mosse: la non idoneità del fabbricato a essere utilizzato quale scuole, in particolare dell’infanzia, sia nel suo stato attuale, sia adottando i possibili accorgimenti strutturali. L’inidoneità è stata accertata ripetutamente dai responsabili incaricati dalla dirigenza scolastica e discende, come si legge nelle relazioni allegate alla risposta all’interrogazione, dalla non rispondenza alla normativa per la sicurezza negli edifici a uso scolastico, normativa vincolistica successiva all’epoca della donazione”.

“Occorre evidenziare – così ancora nella risposta all’interrogazione – che la pericolosità rilevata non deriva dalla semplice non rispondenza a norme cogenti. Dalle relazioni dei tecnici incaricati che si sono succeduti nell’esame dell’idoneità della scuola su incarico dell’autorità scolastica, emerge in modo univoco che lo stabile non solo non è sicuro perché non risponde alle vigenti norme per la sicurezza, ma che la pericolosità della struttura in caso di fruizione scolastica è molto elevata in concreto”. In merito il primo cittadino ha dato lettura di parte della relazione dell’ing. Andrea Fabbri in cui si rilevano problemi quali numerose rampe di scale ripide, sviluppo su elevato numero di piani, larghezze non sufficienti delle vie di esodo al primo e al secondo piano, aule dalla forma irregolare “che non possono accogliere un numero di alunni commisurato alle richieste normative per la costituzione delle sezioni, specialmente al netto di arredi”.

“Sarebbero quindi necessari interventi radicali”, ha proseguito il sindaco, interventi “non ammessi in primo luogo per il vincolo monumentale che grava sull’edificio, edificato nel 1930”. Un vincolo “che rende superfluo il tema dei costi di adeguamento che sarebbero comunque ingenti e anti economici: basti pensare che il solo adeguamento sismico e la manutenzione ordinaria eseguiti dal Comune sono costati ben oltre 210mila euro. E anche l’attivazione della procedura della sussistenza del vincolo allo scopo di ottenerne l’eventuale eliminazione, accertando che il bene pur essendo stato edificato oltre 70 anni addietro non ha valore storico testimoniale, non avrebbe prodotto alcuna utilità al fine di rendere la scuola conforme alle norme di sicurezza. Tolto il vincolo, infatti, l’immobile, non più ‘bene di interesse storico’, sarebbe rientrato appieno nell’obbligo di rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza scolastica, senza fruire di deroga alcuna”. Di qui la considerazione che “anche il venir meno del vincolo monumentale, sempre che tale fosse stato l’esito della verifica, non avrebbe permesso le radicali opere edili atte a strutturare un edificio scolastico. Le opere necessarie di modifica e ampliamento della sagoma, degli spazi di fuga anche esterni, per gli obblighi di rispetto degli standard urbanistici, quali ad esempio parcheggi dedicati, avrebbero trovato un limite immediato nel dover rispettare le regole di natura urbanistica e civilistica nei rapporti con le proprietà confinanti e le infrastrutture pubbliche, ad esempio la strada carrabile antistante”. Quindi il passaggio riportato in apertura sulla liceità di non seguire – o, in questo caso, non seguire più – quanto previsto dalla donazione in merito alla destinazione dello stabile perché diventato inattuabile per cause non imputabili al destinatario della donazione, cioè l’ente comunale.

Il primo cittadino ha spiegato altresì che il Comune di Lerici, fino alla scomparsa della donatrice, nel 1982, “ha adempiuto agli oneri di assistenza, manutenzione dell’immobile, economici e tributari importi dai patti intercorsi tra le parti (tra cui, come riporta la risposta all’interrogazione letta dal sindaco, un vitalizio, utenze e una collaboratrice familiare a carico dell’ente, ndr). Il Comune di Lerici ha mantenuto la destinazione a scuola per l’infanzia dell’edificio fino al 2019; è quindi certo che l’ente abbia adempiuto alle obbligazioni discendenti dalla donazione. Tra l’altro pare opportuno notare che l’immobile resta sede di uffici comunali con una funzione ugualmente diretta a soddisfare l’interesse pubblico pur se distinto da quello perseguito dalla signorina Augenti. È altresì evidente che l’atto di donazione abbia quale modus principale quello di garantire vita natural durante, alla ultra ottantenne signorina Augenti, il sostegno personale ed economico, continuando, tra l’altro, ad abitare la propria casa. Soluzione avveduta per una signora ottantaduenne, non coniugata e senza parenti che le potessero garantire assistenza. Pertanto nel caso concreto, a ulteriore rafforzamento del completo adempimento da parte del Comune dei patti e delle condizioni posti dalla donazione, sta l’avvenuto adempimento dell’onere cosiddetto principale posto dalla donazione, circostanza che si somma alla impossibilità sopravvenuta di adempiere all’onere secondario, che imponeva una certa destinazione d’uso del bene, per cause non imputabili al Comune”. E “L’impossibilità di interventi radicali di trasformazione dell’immobile sia per la sussistenza attuale del vincolo monumentale, sia per l’impossibilità concreta di realizzare tali trasformazioni anche laddove il vincolo potesse venire meno” ha resto, si spiega ancora, “del tutto inutili” studi finalizzati a interventi di questo tipo.

In merito al confronto con i parenti, i sindaco Paoletti ha riferito che le ricerche anagrafiche effettuate dall’ente non ne hanno rinvenuti. “Per scrupolo e rispetto verso la donante, il sottoscritto sindaco – ha spiegato questi -, a proprie spese, ha dato anche incarico a un’agenza privata per ulteriori verifiche, che non hanno dato esito”.

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