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Elezioni amministrative 2021, sette comuni spezzini al voto. Le regole della propaganda

Da Santo Stefano a Zignago, migliaia di cittadini soaranno chiamati ad esprimersi nel weekend del 3 e 4 ottobre.

Elezioni comunali 2018

Sette comuni della provincia della Spezia saranno chiamati al voto nelle giornate del 3 e 4 ottobre. I cittadini leggeranno il sindaco e il nuovo consiglio comunale a Santo Stefano Magra, Ameglia, Beverino, Riomaggiore, Brugnato, Borghetto Vara, Zignago. Il Ministero dell’Interno ha ritenuto così opportuno richiamare sinteticamente i seguenti adempimenti, prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale
Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l’arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica. La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con provvedimento del 4 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 6 agosto 2021, e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 265/21/CONS del 5 agosto 2021, pubblicata sul sito dell’Autorità stessa, hanno adottato le rispettive disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.

· Riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130).

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 3 settembre 2021, inizia la c.d. campagna elettorale e a partire da tale giorno, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

– il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;

– ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;

– ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

· Affissioni di propaganda elettorale

Le affissioni dei manifesti, degli stampati, dei giornali murali od altri possono essere effettuate esclusivamente negli spazi che verranno stabiliti dalle Giunte comunali tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni e cioè tra martedì 31 agosto e giovedì 2 settembre 2021.

· Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili.

Nel periodo di campagna elettorale, e quindi da venerdì 3 settembre 2021, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975 citata.

Inoltre, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

· Agevolazioni fiscali (art. 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

Sempre in occasione delle consultazioni elettorali, nei novanta giorni precedenti l’elezione, ai sensi dell’art. 18 della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici, si applica l’aliquota IVA del 4 per cento.

· Installazione di strutture fisse (c.d. gazebo)

L’utilizzazione di strutture fisse (c.d. gazebo) a fini di propaganda elettorale può essere consentita, ferma restando la disciplina vigente sull’occupazione degli spazi pubblici, per un più agevole esercizio di forme di propaganda consentite dalla legge, quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

Tali strutture, tuttavia, stante il divieto di affissioni di manifesti al di fuori degli spazi consentiti o di altre forme di propaganda (luminosa o figurativa) a carattere fisso in luogo pubblico, sia all’interno che all’esterno non devono esporre raffigurazioni, fotografie, simboli, drappi, striscioni, manifesti, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati; tuttavia, il Ministero dell’Interno ha espresso l’avviso che le bandiere dei partiti e movimenti politici non siano riconducibili a forme di propaganda a carattere fisso quando servano esclusivamente a identificare la titolarità del gazebo medesimo.

· Diffusione di sondaggi demoscopici.

In occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria, nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 18 settembre 2021, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

· Inizio del divieto di propaganda elettorale (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212).

Ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 2 a lunedì 4 ottobre 2021, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.

E’ consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico, purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (vedi capitolo I, paragrafo 6, circolare a carattere permanente n. 1943/V dell’8 aprile 1980).

· Rilevazione di voto da parte di istituti demoscopici.

L’attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni di votazione. Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

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