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La dura Legge del Goal

Posso avere i miei soldi?

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L’art. 39 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, e l’articolo 94 delle Norme Organizzative Interne Federali, non prevedono la possibilità, a livello dilettantistico, per il calciatore e la società di stipulare un accordo economico, in quanto il tesserato non può effettuare attività lavorativa subordinata o dipendente per nessuna società sportiva dilettantistica.
Ciò nonostante, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Federale, è possibile per il calciatore stipulare un accordo economico con la società sotto forma di “rimborso spese, compenso ed indennità” purché rimanga al di sotto dei 7.500 euro.
Tuttavia spesso le società, specialmente nell’ultima parte della stagione sportiva, non provvedono più a riconoscere ai propri tesserati i rimborsi periodici, e il calciatore, sprovvisto di un accordo scritto, non ha la possibilità di far valere le proprie pretese economiche in quanto basate solo su un accordo verbale con la società di appartenenza.
Pertanto si suggerisce ai calciatori, di farsi rilasciare sempre dalla Società Sportiva di appartenenza un accordo scritto firmato da entrambe le parti, il quale avrà valore legale a tutti gli effetti.
L’eventuale giudizio instaurato per il recupero del credito da parte del calciatore, fondato su un accordo scritto con la società, potrà essere svolto o innanzi la Giustizia ordinaria, previo obbligo di comunicare alla F.I.G.C. l’avvio della procedura, oppure innanzi la Giustizia Sportiva.
In quest’ultimo caso, così come previsto dall’art. 29, lettera b) del codice di Giustizia Sportiva, si dovrà inoltrare reclamo scritto innanzi il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – della F.I.G.C. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese economiche.
Nel ricorso dovranno essere quantificate le somme per le quali si chiede l’accertamento, e l’indicazione dei titoli su cui si fondano tali pretese. Inoltre al ricorso andrà allegata copia dell’accordo economico ed ogni altra documentazione utile ai fini della decisione favorevole del Tribunale Federale.

Per qualsiasi consulenza, domanda o ricorso, inviate una mail a:
calciospezzino@cittadellaspezia.com