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La dura Legge del Goal

Gli accordi economici nel calcio dilettantistico

I rapporti economici tra calciatori dilettanti e società dilettantistiche non sempre sono facili da regolare, soprattutto negli ultimi tempi in cui le risorse economiche sono sempre meno.Innanzitutto è bene ricordare che le norme federali non prevedono la possibilità, a livello dilettantistico, per il calciatore ed il club di stipulare un accordo economico (art. 94 N.O.I.F. e art. 39 Regolamento Lega Nazionale Dilettanti) questo in ragione del fatto che l’atleta non può effettuare attività lavorativa subordinata o dipendente per alcuna società sportiva. Ma, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Federale, è possibile per il giocatore stipulare un accordo economico con il sodalizio calcistico quale “rimborso spese, compenso ed indennità” purché sia inferiore alla soglia di 7.500 euro (che, peraltro, rientrano nei limiti fiscali non tassabili).
E’ bene pertanto che i calciatori si facciano rilasciare dalle società un accordo scritto, e firmato da ambedue le parti, il quale avrà valore giuridico e garantirà all’atleta l’esistenza di un rapporto con il club di appartenenza, anche se tali accordi economici non possono prevedere voci quali: stipendio, compenso, premi e via dicendo. Bisognerà di fatto considerare solamente la somma prevista quale contributo per le spese sofferte dal calciatore per la pratica sportiva con la medesima società, nei limiti previsti dalla normativa fiscale in materia. All’interno di questo accordo economico potrà essere prevista, inoltre, la possibilità per il calciatore che, in caso di mancato versamento da parte della società sportiva del contributo per il rimborso delle spese, lo stesso sarà legittimato ad adire la giustizia sportiva e/o ordinaria secondo le procedure previste.

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