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Giudice Sportivo, omologato il risultato di Valdivara 5 Terre – Serra Riccò

Respinto il ricorso dei gialloblu avverso la posizione dei tre giovani calciatori nigeriani del sodalizio di Beverino. Gli atti vengono trasmessi alla Procura Federale

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La Spezia – Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 28/02/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA GARE DEL 18/ 2/2018 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO ECCELLENZA “GARA VALDIVARA 5 TERRE – SERRA RICCO’ 1971 del 18/02/2018 – risultato 6-1

In relazione alla gara in epigrafe, la Società SERRA RICCO’ 1971, in data 21/02/18, ha presentato reclamo circa il supposto utilizzo in posizione irregolare di tesseramento, da parte della Società VALDIVARA5 TERRE dei calciatori extracomunitari EJALONIBU Abiola Bankole, IROANYA Chukwuemeka ed OLONISAKIN Taiwo Hamid;
in particolare, la ricorrente sostiene che sia stato violato il disposto dell’articolo 40delle NOIF, affermando che i tre calciatori in questione avrebbero partecipato alle ultime due edizioni del Trofeo Internazionale “Viareggio Cup”, nelle fila della Società ABUJA FOOTBALL COLLEGE, Accademia nata nel 2012, che milita nel Campionato di Terza Serie nigeriano e svolge attività di settore giovanile.
In relazione a quanto sopra, la ricorrente, presentando le argomentazioni del caso, sostiene che l’utilizzo dei predetti calciatori nel campionato di Eccellenza, non possa ricadere nella fattispecie disciplinata dal 3º comma dell’art. 40 quater delle NOIF, in quanto gli stessi non possono essere considerati come calciatori residenti in Italia e mai tesserati per una Federazione Estera.
Il reclamo de quo, ricalca pedissequamente -nella sostanza e nei soggetti coinvolti- quelli presentati, rispettivamente, in data 07/12/2017 dalla Società RIVAROLESE 1919, relativo alla gara RIVAROLESE 1919 – VALDIVARA 5 TERRE del 03/12/2017 ed in data 26/01/2018dalla Società RAPALLO RUENTES 1914, relativo alla gara VALDIVARA 5 TERRE – RAPALLO RUENTES 1914del 21/01/2018.
Nelle proprie controdeduzioni, la Società VALDIVARA 5 TERRE sollevava,in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità, improcedibilità e/o irricevibilità del gravame proposto, a motivo del fatto che lo stesso era stato sottoscritto dal Vice Presidente della Società SERRA RICCO’, Sig. Giancarlo PARODI, per il quale veniva supposta l’insussistenza di qualsivoglia delega alla firma, eppertanto dei poteri di rappresentanza della Società istante.
Da ricerche effettuate presso il Comitato Liguria della L.N.D., si riscontrava, tuttavia, che il succitato Giancarlo PARODI, era in possesso del potere di firma, così come risulta, sia dai fogli di censimento della Società SERRA RICCO’, sia dal sistema AS-400.
Nel prosieguo, comunque, le controdeduzioni presentate dalla Società VALDIVARA 5 TERRE, circa la sostanza del ricorso, da una parte,ribadivano la regolarità del tesseramento dei tre calciatori extracomunitari e, dall’altra, rimandavano alle decisioni assunte da Questo Organo Giudicante e pubblicate, rispettivamente, sul C.U. nº 38dell’11/01/2018 e sul C.U. nº 44 del 08/02/2018.

P.Q.M.

“Si rigetta l’eccezione di inammissibilità, improcedibilità e/o irricevibilità del gravame proposto, sollevata dalla Società VALDIVARA 5 TERRE, a motivo del fatto che il Sig. Giancarlo PARODI, Vice Presidente della Società SERRA RICCO’ e firmatario del ricorso in epigrafe, è in possesso del potere di firma, così come risulta, sia dai fogli di censimento della Società SERRA RICCO’, sia dal sistema AS-400;
“In analogia con le decisioni assunte da Questo Organo Giudicante, relativamente ai reclami presentati, rispettivamente, in data 07/12/2017 dalla Società RIVAROLESE 1919, riguardante la gara RIVAROLESE 1919 – VALDIVARA 5 TERRE del 03/12/2017ed in data 26/01/2018 dalla Società RAPALLO RUENTES 1914, relativo alla gara VALDIVARA 5 TERRE – RAPALLO RUENTES 1914 del 21/01/2018 e per i medesimi motivi esplicitati nelle decisioni pubblicate sul C.U. nº 38 dell’11/01/2018e sul C.U. nº 44 del 08/02/2018, non essendo mutato, ad oggi, il quadro probatorio, si respinge il reclamo della Società SERRA RICCO’, incamerando la relativa tassa;

“Si omologa il risultato conseguito sul campo;

“Si trasmettono, comunque, gli atti alla Procura Federale, al fine della verifica della sussistenza di eventuali profili di illegittimità nel tesseramento dei calciatori in questione, profili, come già evidenziato, ad oggi non emersi.