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Real Valdivara, multa e inibizione

Il Giudice Sportivo infligge la sconfitta a tavolino all'Endas La Spezia

La Spezia– Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., composto dai signori: rag. MARCO ROVELLA (presidente), avv. ALESSIO CHIARLA, avv. FILIPPO CHIARLA e p.i. GIOVANNI PARODI (componenti), con l’assistenza dell’ing. ROBERTO LAZZARINO, rappresentante dell’A.I.A. Settore Arbitrale, nella riunione del 21 febbraio 2017 ha deliberato:

Prot. n.7/tf – Procura Federale – Deferimento dei signori Jacopo Maugeri, all’epoca dei fatti presidente della società A.P.D. Intercomunale Beverino, Paolo Schiaffino, all’epoca dei fatti presidente società A.S.D. Real Valdivara per violazione dell’art. 1 bis c. 1 in relazione all’art. 96 delle NOIF. Deferimento delle due società per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte ai propri presidenti.
(rif.to Procura Federale n. 3879/1216pf15-16/AV/vg del 13 ottobre 2016)

Il sostituto Procuratore Federale Delegato ha deferito a questo Tribunale:

Jacopo Maugeri, all’epoca dei fatti presidente della società A.P.D. Intercomunale Beverino e Paolo Schiaffino, all’epoca dei fatti presidente società A.S.D. Real Valdivara, incolpati della violazione dell’art. 1 bis c. 1 CGS in relazione all’art. 96 delle N.O.I.F. per non aver ottemperato al pagamento del premio di preparazione relativo al tesseramento del calciatore Filippo Todaro, già tesserato per la società U.S.D. Canaletto Sepor e poi tesserato per la società A.P.D. Intercontinentale Beverino, e, quindi, trasferito in prestito all’A.S.D. Real Valdivara;

le società A.P.D. Intercomunale Beverino e A.S.D. Real Valdivara per responsabilità diretta ex art. 4 comma 2 CGS nella violazione ascritta ai due presidenti.

I fatti

Il deferimento è conseguente a una segnalazione della società U.S.D. Canaletto Sepor al Comitato Regionale Liguria nella quale veniva data comunicazione del mancato pagamento del premio di tesseramento relativo al calciatore Filippo Todaro che aveva firmato per la prima volta con vincolo pluriennale a favore della società A.P.D. Intercomunale Beverino (seconda categoria) e da questa era stato trasferito, “a titolo temporaneo” alla società A.S.D. Real Valdivara (categoria eccellenza).

Il dibattimento

All’odierna riunione sono intervenuti l’avv. Marco Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale, e i signori Jacopo Maugeri e Paolo Schiaffino.

L’avv. Marco Stefanini ha sostenuto il principio di colpevolezza dei deferiti con richiesta di condanna dei presidenti delle due società a mesi tre d’inibizione e con l’irrogazione ai due sodalizi della sanzione dell’ammenda di € 600 cadauna. Le parti deferite respingono ogni addebito e il signor Maugeri esibisce e deposita quietanza liberatoria della società U.S.D. Canaletto Sepor attestante il pagamento ricevuto dall’A.P.D. Intercomunale Beverino in relazione al primo tesseramento, con vincolo a vita, del calciatore Filippo Todaro. Il signor Paolo Schiaffino insiste sul fatto che, avendo la società A.S.D. Real Valdivara tesserato il calciatore a titolo temporaneo, nessun indennizzo è dovuto alla Società U.S.D. Canaletto Sepor. Entrambe i presidenti chiedono il proscioglimento da ogni addebito.

Le conclusioni.

La Procura Federale, svolte le opportune indagini ed appurati i fatti, dava corso al deferimento respingendole motivazioni delle parti vertenti sulla interpretazione dell’art. 96 delle N.O.I.F. nella vigente formulazione introdotta dal legislatore per evitare gli aggiramenti all’istituto del premio di preparazione attraverso il meccanismo di tesseramenti formali con società di categoria inferiore. Tale corretta interpretazione è convalidata dai lodi emessi dalla Commissione Premi con C.U. n. 3/E del 27.10.2016 (Baia Alassio avverso ASD Albenga 1928 e avverso ASD Alassio F.C. calciatore Marco Cornelli) recepiti dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche (C.U. n° 16 dell’1.2.2017- appello ASD Albenga contro ASD Baia Alassio avverso decisioni Commissione Premi di Preparazione) nei quali è definitivamente affermato che il premio di preparazione è dovuto anche dalle società che tesserano un calciatore a titolo temporaneo.

Ciò premesso in ossequio a quanto più sopra riportato, il Tribunale così decide:

proscioglie da ogni addebito il signor Jacopo Maugeri, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.P.D. Intercomunale Beverino, e la società stessa, per aver prodotto e depositato quietanza liberatoria del pagamento alla società U.S.D. Canaletto Sepor del premio di preparazione del calciatore Filippo Todaro;

infligge al signor Paolo Schiaffino, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Real Valdivara, l’inibizione temporanea per mesi due e condanna la società A.S.D. Real Valdivara al pagamento dell’ammenda di € 400,00 per aver omesso il pagamento del premio di preparazione del calciatore Filippo Todaro.