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Premio di preparazione, tutte le novità

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Il Premio di preparazione, disciplinato dall’art. 96 delle Norme Organizzative Interne alla Federazione (NOIF), consiste nel riconoscimento di una somma di denaro alle società che abbiano contribuito a formare i giovani ad esse legate da vincolo annuale. Lo scopo della previsione è riconoscere un’indennità a tutte quelle società dilettantistiche che si occupano, in modo significativo, dello sviluppo e della formazione dei “giovani” e che non sottoscrivono con i medesimi il vincolo pluriennale non godendo, pertanto, dei frutti del lavoro svolto. Per quanto riguarda società professionistiche, il diritto al premio sorge unicamente quando la richiesta di tesseramento provenga da società appartenenti alla medesima Lega. Il termine “giovani” si riferisce a tutti i calciatori e le calciatrici che abbiano compiuto gli 8 anni d’età e, al 1 gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano ancora compiuto i 16 anni. Queste fasce d’età prevedono la sussistenza di un vincolo annuale tra il giovane calciatore o la giovane calciatrice e la società medesima; al termine della stagione, infatti, i ragazzi sono liberi di diritto, senza la necessità di formulare alcuna istanza in tal senso.
La normativa federale prevede, in ogni caso, che il vincolo pluriennale possa essere sottoscritto al compimento del 14° anno d’età. Secondo il dettato normativo le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori o calciatrici che nella stagione sportiva precedente fossero tesserati con vincolo annuale, come “giovani”, sono tenute a versare alla o alle società per il quale il calciatore o la calciatrice fossero tesserati, un premio di preparazione sulla base di un parametro stabilito aggiornato al termine di ogni stagione sportiva. Secondo l’indirizzo del Tribunale Federale Nazionale, sezione Vertenze Economiche hanno diritto al premio di preparazione tutte le società affiliate alla Federazione ancorché inattive: perché il diritto venga meno, infatti, occorre che intervenga la revoca o la decadenza dell’affiliazione. Alle società viene concesso un ampio margine al fine di accordarsi in merito al premio, alla sua quantificazione e anche all’eventuale rinuncia. Eventuali accordi o transazioni tra le società debbono avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente, presso il quale dovrà essere depositato l’accordo originale. Senza il visto del Comitato un’eventuale scrittura privata tra le parti non potrà mai essere tenuta in considerazione né dalla Commissione premi né dal Tribunale Federale qualora tra le parti insorga una controversia. Altra condizione per l’insorgere del diritto al premio trova fondamento nel primo comma dell’art. 96 NOIFladdove prevede che il calciatore o la calciatrice, la stagione sportiva a quella in cui venga sottoscritto il vincolo pluriennale, debbano essere stati tesserati con vincolo annuale. L’interpretazione costante del giudice competente ha portato ad affermare che viene meno la sussistenza del diritto qualora l’atleta, la stagione sportiva precedente a quella durante la quale sia stato tesserato con vincolo pluriennale, non fosse tesserato con alcuna società con vincolo annuale. La sussistenza del tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce condizione indispensabile perché possa maturare il diritto al premio poiché è necessario che vi sia continuità tra la fase di preparazione dell’atleta e il successivo impiego in categorie superiori presso società che traggano beneficio diretto dalla preparazione precedentemente impartita.

IL PREMIO PER I TESSERATI STRANIERI
Altra questione interessante, sottoposta al vaglio del Tribunale Federale, concerne l’insorgenza del diritto al premio qualora il tesseramento sia riferibile a un atleta di nazionalità straniera, in particolare extracomunitaria, mai tesserato all’estero con permesso di soggiorno a tempo determinato. A differenza della Commissione premi, che nell’occasione aveva riconosciuto la sussistenza del diritto al premio, il Tribunale ha valutato la documentazione prodotta dalla società che aveva tesserato il giocatore con vincolo “giovane di serie – giovane dilettante” solo per un’unica stagione sportiva. La normativa sul tesseramento di giocatori extracomunitari con permesso di soggiorno, infatti, all’art. 40 quater NOIF, permette la parificazione a tutti gli effetti agli atleti italiani, fermi i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno. La durata limitata del permesso di soggiorno ha determinato la possibilità di circoscrivere il tesseramento a una sola stagione sportiva con la conseguenza che il premio non potesse essere riconosciuto difettando il presupposto del tesseramento pluriennale. Fino al 30 giugno 2019, agli effetti del premio di preparazione, venivano considerate le ultime due società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni.

UNA RIFORMA PRO DILETTANTI
Ma cosa succede se la società tenuta al pagamento del premio sia anche stata titolare del tesseramento annuale dell’atleta nella stagione o nelle stagioni sportive precedenti? Il Tribunale Federale ha costantemente affermato che tali tesseramenti non fossero rilevanti ai fini dell’individuazione della società avente diritto al premio di preparazione. La conseguenza è che, in casi del genere, l’intero premio spettasse alla società che avesse tesserato il giocatore con vincolo annuale. Afferma il Tribunale Federale che tale orientamento fosse ispirato all’esigenza della realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione. Tale costante indirizzo ha subito la critica del Collegio di Garanzia presso il Coni, il quale, con decisione dell’agosto 2019, ha analizzato la questione anche alla luce della riforma entrata in vigore il 1 luglio scorso. La nuova formulazione dell’art. 96 NOIF, infatti, da un lato circoscrive l’ambito di applicazione alle sole società della Lnd e di Lega Pro escludendo, in tal modo, le società di puro settore giovanile; dall’altro amplia i soggetti beneficiari all’interno di queste Leghe. Ai fini dell’individuazione dei beneficiari, infatti, non debbono più essere prese in considerazione le ultime due società titolari del vincolo annuale negli ultimi tre anni, bensì le ultime tre società titolari del vincolo annuale negli ultimi cinque anni.
Alla luce della riforma normativa il Collegio di Garanzia ritiene di non condividere l’interpretazione dei giudici endofederali secondo la quale la società tenuta al pagamento del premio di preparazione sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non siano rilevanti ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio medesimo. La disciplina del premio di preparazione, infatti, assolve a finalità di carattere solidaristico di procedere con la formazione dei giovani e incentivare la pratica sportiva. Il carattere solidaristico deve essere inteso non nella propria connotazione economica bensì quale solidarietà sportiva volta a realizzare l’interesse generale del sistema alla formazione dei giovani. L’annualità del vincolo, inoltre, non garantisce ad alcuna società la sottoscrizione del pluriennale. In quest’ottica, alla luce delle recenti modifiche, il Collegio ritiene che se la società con la quale sia sorto per la prima volta il vincolo pluriennale sia stata titolare anche di tesseramento annuale, allora debba esserle riconosciuto il diritto al premio per il periodo di tempo corrispondente.