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L’ANGOLO DELL’AVVOCATO:I FUORI ROSA NEL CALCIO DILETTANTISTICO

Alcuni episodi evidenziano più di altri le assurdità e le contraddizioni del mondo dilettantistico che, a volte, sembra distogliere l’attenzione dai suoi principi cardine. Sono soventi i casi di diverbi tra giocatori e dirigenti delle società sportive per le quali militano. Purtroppo nella maggior parte dei casi l’inevitabile conseguenza è che le società decidono di punire i ragazzi e, a titolo di provvedimento sanzionatorio, li mettono fuori rosa. A meno di eventuali intercessioni benevole il rapporto tra società e ragazzi si spezzano e quindi il “blocco forzato” dei ragazzi si protrarrà inesorabilmente fino a Giugno, momento in cui gli stessi potranno svincolarsi. Appare evidente come tale situazione abbia del paradossale e sia in aperto contrasto con lo spirito stesso dello sport dilettantistico. Tuttavia, in una situazione come quella su descritta, risulta doveroso tutelare i propri diritti anche contro condotte che sembrano sempre più consolidarsi nel tempo. Difatti l’atteggiamento tenuto da una società che decida di porre “fuori rosa” un calciatore non è conforme allo scopo del tesseramento. Il tesseramento rappresenta il rapporto che si crea tra la Federazione ed il giocatore per mezzo della società di appartenenza. Recentemente la Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 8438 del 2005 ha affermato che, una condotta del genere, determina nell’atleta una forma di disagio psicologico e fisico con conseguente lesione, rilevante per l’ordinamento giuridico, di un diritto rientrante nella nozione di danno biologico ed esistenziale. L’ostacolo posto all’atleta può, anche, determinare una lesione dell’integrità psicofisica nonchè la perdita di una concreta “chance” futura di lavoro atteso che l’atleta, in rotta con la società, non ha la possibilità di dimostrare le proprie qualità accattivando le attenzioni di società anche di categorie superiori. Si può, dunque, sostenere che porre un atleta “fuori rosa” violi una pluralità di norme e, soprattutto, quelli che sono i principi cardine dello sport dilettantistico quali la lealtà e la correttezza che dovrebbero caratterizzare i rapporti tra atleti e società riconosciuti dall’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. L’art. 1 della L. 91/1981 sul professionismo sportivo ci ricorda che: “…l’esercizio dell’attività sportiva, sia essa in forma professionistica o dilettantistica, deve essere libera e deve essere garantita dalla società di appartenenza…”. Si comprende, pertanto, come tale incresciosa situazione violi la disposizione citata. Ai sensi dell’art. 16 d.lg. n. 242 del 1999 all’atleta deve essere garantita la partecipazione all’attività sportiva secondo le norme dello statuto ed i regolamenti della federazione di appartenenza. Confrontandosi, invece, con la normativa dell’ordinamento sportivo le violazioni non mancano. A tal uopo basterà dare un occhiata ad alcuni punti fondamentali del Protocollo di intesa firmato in data 21.10.2004 tra AIC e LND: punto n. 3: “…le società si impegnano a far partecipare tutti i calciatori all’attività agonistica, di addestramento e di allenamento, nonché a curarne la migliore efficienza, fornendo loro attrezzature idonee alla preparazione tecnico/atletica e mettendo a disposizione ambienti quanto più possibile idonei…”; punto n. 6: “…le società sono tenute ad assicurare a ciascun calciatore lo svolgimento dell’attività sportiva nei limiti ed i criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza, in conformità al tipo di rapporto instaurato con il medesimo…”; punto n. 7: “…le società ed i calciatori si impegnano a rispettare gli obblighi derivanti dalle norme regolamentari vigenti in conformità ai principi sportivi della lealtà, della proibità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale…”. Sulla base delle argomentazioni fin qui svolte può, dunque, confermarsi che le società/associazioni non hanno alcun diritto di porre “fuori rosa” un giocatore soprattutto quando, nel periodo di chiusura della sessione trasferimenti, non sia possibile per l’atleta trovare una nuova sistemazione in un altro sodalizio.

A cura di Francesco Rondini 
Avvocato stabilito specializzato in Diritto Sportivo. 
Per qualsiasi domanda, consulenza o ricorso agli organi di Giustizia Sportiva, inviate una mail a: infodilettantissimospezia@gmail.com

fonte http://www.iusport.it