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Linea demaniale, la Consulta bacchetta il Comune: "Atti disponibili in ritardo"

A due giorni dal vertice con la Capitaneria di Porto il presidente Baruzzo ha scritto a sindaco, assessori e presidente del Consiglio Comunale.

Litorale di Marinella prima della stagione

In vista dell’incontro previsto per giovedì in Capitaneria di Porto in materia di demaniale marittima, che si svolgerà alla presenza di tutti gli enti coinvolti, la Consulta per la Legalità del Comune di Sarzana ha inviato una nota al sindaco Cavarra, agli assessori interessati e al presidente del Consiglio Comunale con le proprie considerazioni sul procedimento che interessa Marinella.
“La Consulta comunale per la legalità – scrive il presidente Marco Lorenzo Baruzzo – aveva posto all’ordine del giorno della sua seduta del 9 aprile scorso la questione della definizione della linea demaniale a Marinella. Non s’intendeva entrare nel merito di scelte urbanistiche estranee all’oggetto istitutivo dell’organismo: nondimeno, si voleva verificare se fosse stata rispettata la legge e curato il preminente interesse pubblico. Insomma eravamo mossi da quell’intento di affermazione e promozione del principio di legalità che è proprio di questa Consulta. L’Amministrazione, che assumeva l’impegno di mettere a disposizione i documenti relativi alle questioni discusse, ha tuttavia fatto pervenire comunicazione scritta della disponibilità degli atti solo il 1 ottobre scorso, con ritardo considerevole. Non si ponevano dunque le condizioni per convocare una seduta e procedere all’esame e alla discussione del materiale prodotto, in contraddittorio con la stessa Amministrazione, prima del 13 ottobre, giorno in cui, secondo quanto appreso dagli organi d’informazione, l’Ente è convocato, presso la Capitaneria di Porto della Spezia, insieme ai rappresentanti di altre amministrazioni dello Stato e della Regione.
“Lo scopo di questa convocazione – prosegue Baruzzo – secondo le informazioni pervenute dalla stampa e non smentite, è l’esame delle osservazioni proposte dal comitato Sarzana che botta! in merito alle scelte operate in sede di ridefinizione della linea demaniale nel 2010 e ribadite, senza nuova verifica, nel dicembre 2015. Si ritiene comunque di esprimere alcuni rilievi alla luce degli atti esaminati e sulla scorta del breve, ma proficuo dibattito intrattenutosi nel corso della seduta dello scorso 9 aprile. Il primo rilievo riguarda proprio il contenuto degli atti prodotti. Non contengono alcun riferimento alla determinazione assunta dalla Regione Liguria, con delibera 1352 del 24 dicembre 2015, di mantenere la linea demaniale già definita nel 2010. Non possiamo dunque apprezzare le motivazioni di questa scelta confermativa. Preme all’uopo rammentare che la legge 125/2015, di conversione del decreto legge 78/2015, disponeva che le Regioni procedessero a una revisione organica del demanio marittimo. Possiamo tuttavia riprendere in esame quanto deciso nel 2010, tramite la lettura del verbale di delimitazione del demanio pubblico recante la data del 23 novembre 2010. La prima questione sulla quale auspichiamo venga posta la dovuta attenzione è la scelta di riferirsi, appunto in sede di verifica e ridefinizione della linea demaniale, al criterio dell’estensione delle mareggiate ordinarie. A sostegno di questa scelta viene invocato un consolidato orientamento giurisprudenziale, argomento che tuttavia resta – per quanto riportato nel verbale – privo di conforti puntuali. È utile ricordare in proposito che la Corte di Cassazione, con sentenza 6619 del 1 aprile 2015, confermando un orientamento di giurisprudenza a dire del collegio indiscusso e citando puntualmente copiosi precedenti anteriori al 2010, statuiva che «qualora venga in discussione l’appartenenza di un determinato bene, nella sua attuale consistenza, al demanio naturale, il giudice ha il potere-dovere di controllare ed accertare con quali caratteri obiettivi esso si presenti al momento della decisione giudiziale, sicché, nel caso in cui un bene acquisisca la connotazione di lido del mare, inteso quale porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare da cui resta normalmente coperta per le ordinarie mareggiate, ovvero di spiaggia (ivi compreso l’arenile), che comprende quei tratti di terra prossimi al mare, che siano sottoposti alle mareggiate straordinarie, esso assume i connotati naturali di bene appartenente al demanio marittimo necessario, indipendentemente da un atto costitutivo della P.A. o da opere pubbliche sullo stesso realizzate, mentre il preesistente diritto di proprietà privata subisce una corrispondente contrazione, fino, se necessario, alla totale eliminazione, sussistendo, ormai, quei caratteri che, secondo l’ordinamento giuridico vigente, precludono che il bene possa formare oggetto di proprietà privata». Esistono peraltro consistenti riscontri fotografici sull’estensione delle mareggiate straordinarie, notoriamente aduse a lambire la strada provinciale, bene al di là della linea tracciata nel 2010 e confermata nel 2015. Ciò risulta inoltre asseverato implicitamente dalle prescrizioni del piano particolareggiato di iniziativa pubblica degli arenili della fascia costiera di Marinella, in quanto esse tengono conto degli afflussi e deflussi delle mareggiate in relazioni ad aree pur attualmente escluse dalla linea dividente demaniale (sono infatti previste costruzioni «senza fondazioni continue al fine di non costituire barriere riflettenti al mare», così come riportato nel rapporto ambientale allegato alla VAS)”.
Il presidente della Consulta quindi afferma: “Il secondo argomento sviluppato dai commissari nel citato verbale del 2010 consiste nella presunta inidoneità delle aree ubicate oltre il limite delle mareggiate ordinarie a essere adibite a usi attinenti la balneazione. Il verbale fa inoltre presente che fino al 2010 vi era uno sterrato, tradizionalmente adibito a parcheggio libero al servizio della balneazione, in seguito trasformato in arenile destinato ad attività sportive (beach volley, calcetto), con riporti di parte dei detriti prelevati dal fiume Magra. Preme rilevare che le attive sportive richiamate appaiono tipiche dell’attività di servizi alla balneazione: sul punto, tuttavia, ci si riserva di sviluppare ulteriori e più approfondite considerazioni. Preme in ultimo notare che il procedimento di definizione della linea demaniale da parte del Ministero su indicazione della Capitaneria, ascoltati gli enti aventi diritto, produce effetti meramente ricognitivi dello statuto giuridico dei beni oggetto della verifica stessa e non preclude che nell’ambito di una controversia il giudice ordinario possa riqualificare i presupposti e disattendere gli esiti della ridefinizione operata in via amministrativa. Appare superfluo mettere in evidenza la forte alea a cui eventuali investitori privati andrebbero incontro, ove permanesse una così netta divergenza interpretativa tra la Pubblica Amministrazione procedente e la giurisprudenza ordinaria. Si rimettono queste considerazioni all’Amministrazione, con l’invito di tenerne conto in ordine al contributo partecipativo che la stessa Amministrazione sarà chiamata a dare nel corso della riunione del prossimo 13 ottobre”.

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