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Politica

Lunigiana al voto, ultime ore per candidarsi

Voto

A un mese esatto dalle elezioni amministrative è tempo di mettere qualche punto. Il prossimo 26 maggio si svolgeranno le consutazioni per il rinnovo di 3.864 amministrazioni comunali. Ventisette in tutta Italia i Comuni capoluogo di provincia, di cui 13 superano i 100.000 abitanti mentre il Comune più piccolo che andrà alle elezioni conta solo 29 abitanti ed è Moncenisio, in provincia di Torino. Il turno di ballottaggio si svolgerà il 9 giugno. Con la tornata elettorale della prossima primavera saranno eletti 44.402 consiglieri e nominati circa 11.480 assessori. Nove gli enti che saranno rinnovati nella provincia di Massa-Carrara e saranno tutti in Lunigiana: si eleggeranno infatti i nuovi sindaci e consigli comunali a Fivizzano, Licciana Nardi, Fosdinovo, Filattiera, Podenzana, Tresana, Bagnone, Casola, Comano.

In provincia. Una provincia che dopo i ribaltoni delle due città capoluogo nel 2017 e 2018 attende conferme o sorprese dai diversi comuni. Che succederà nella storicamente rossa Lunigiana che oggi presenta una situazione con sei amministrazioni di centrosinistra e tre di centrodestra? La risposta dovranno darla i circa 23mila aventi diritto su una popolazione interessata di quasi 28mila, fra questi ci sarà anche la consueta schiera di candidati fra liste civiche più o meno connotate con centrodestra e centrosinistra (il Movimento 5 Stelle non parteciperà).

Come presentare le candidature. Le liste dei candidati al consiglio comunale e delle candidature alla carica di sindaco devono essere sottoscritte da un numero di elettori che varia a seconda del dato demografico. Le candidature alla carica di sindaco e di consigliere comunale devono essere presentate, a pena di esclusione dalla competizione elettorale, per le elezioni amministrative del 26 maggio 2019, a partire dalle 8 di venerdì 26 aprile fino alle 12 di sabato 27 aprile (il segretario comunale o un suo sostituto rilascia ricevuta dettagliata dei documenti depositati, indicando giorno ed ora di presentazione, trasmettendoli immediatamente alla Commissione elettorale circondariale). La sottoscrizione può essere fatta solo da elettori iscritti nelle liste del Comune e la firma va posta su moduli appositi conformi al modello prescritto dalla legge e deve essere autenticata da una serie di soggetti, quali notaio, giudice di pace, cancelliere, ecc. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature nei Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti.

Primo turno e ballottaggio. L’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale avviene contestualmente nel primo turno di votazione. L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per l’elezione alla carica di sindaco, nella seconda domenica successiva a quella del primo turno, secondo tali modalità: nei Comuni fino a 15 mila abitanti solo nel caso di parità di voti dei due candidati maggiormente votati (art. 71 TUEL); nei comuni con oltre 15mila, in Lunigiana sono tutti sotto, nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi (art. 72 TUEL). L’elezione del sindaco e del consiglio comunale si effettua con il sistema maggioritario secco in base al quale la lista che ottiene più voti vince. Con la lista dei candidati al consiglio deve essere indicato il nome del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo. Nella scheda, dunque, a fianco del contrassegno, è indicato il nome del candidato sindaco. Ogni elettore può votare per il candidato sindaco, segnando il relativo contrassegno; esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere; rientrante nella lista collegata al sindaco prescelto scrivendo il cognome del consigliere nella riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

Come si vota in Lunigiana, dove tutti i comuni sono sotto i 15mila abitanti. Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti (in questa fattispecie rientra solo Fivizzano), ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza. Per i comuni inferiori ai 5.000 abitanti (gli altri 8 comuni) si può esprimere la preferenza per un candidato al consiglio comunale, scrivendo il cognome nella apposita riga sotto al simbolo della lista. Quando l’elettore omette il voto al contrassegno di lista, ma esprime correttamente il voto di preferenza per un candidato a consigliere, s’intende validamente votata: la lista a cui appartiene il candidato votato; il candidato a consigliere votato; il candidato sindaco, collegato con la lista a cui appartiene il candidato consigliere votato. Il voto al candidato sindaco vale anche come voto alla lista collegata non essendo previsto il cosiddetto “voto disgiunto”. Alla lista dei candidati a consigliere comunale sono assegnati tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato sindaco a questa collegato. La ripartizione dei seggi fra le liste di candidati è effettuata dopo la proclamazione dell’elezione del sindaco. Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.

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