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Scontrini elettronici, entro il 2 settembre c’è la sanatoria per i dati di luglio

Fisco

Se non avete spedito alle Entrate, i dati dei corrispettivi e i documenti commerciali emessi da ‘registratori telematici’ a luglio 2019, non temete: è ancora possibile evitare le pesanti sanzioni per l’omesso invio trasmettendo i dati all’Agenzia entro il 2 settembre. Si tratta di una moratoria possibile anche per chi ha continuato a emettere i vecchi scontrini o le ricevute fiscali, anche se dal 1° luglio 2019 sarebbe stato obbligato alla memorizzazione e all’invio dei dati tramite i nuovi registratori telematici. Dal 1° luglio i commercianti al minuto e assimilati dell’articolo 22 del Dpr 633/1972 (tranne quelli esonerati dal decreto 10 maggio 2019, ma compresi minimi e forfettari), che hanno avuto nel 2018 un volume d’affari superiore a 400mila euro, devono: installare un registratore telematico, che rilasci al cliente il nuovo ‘documento commerciale’; memorizzare elettronicamente, ogni giorno, i dati relativi ai corrispettivi giornalieri nel registratore telematico; trasmettere telematicamente alle Entrate questi dati entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. In alternativa, possono emettere una fattura elettronica «contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione”, “poiché risulta difficile immaginare che il fisco tolleri l’uscita da un negozio (o da un ristorante) senza documento commerciale nella prospettazione che la fattura immediata sarà emessa (trasmessa) entro 12 giorni” (comunicato congiunto Associazione nazionale commercialisti e Confimi del 18 luglio 2019). Dal 1° gennaio 2020, gli adempimenti dovranno essere effettuati anche se il volume d’affari del 2018 è stato inferiore a 400mila euro.

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