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Recidivi? si raddoppia

Sanzioni fino a 560 euro, le attività rischiano cinque giorni di stop

La Guardia di finanza mette nero su bianco un vademecum per guidare controlli e multe.

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Un prontuario che fa il punto su tutte le sanzioni relativi alle varie infrazioni delle norme anti contagio, ovviamente aggiornato all’ultimo Dpcm. Lo ha realizzato la Guardia di finanza, di fatto un vademecum sicuramente utile per l’intenso lavoro di controllo che le Fiamme gialle sono chiamate a svolgere, al pari delle altre autorità. Innanzitutto, per le persone fisiche la sanzione è da 280 euro, ma in caso di recidiva raddoppia arrivando 560 euro. I proventi vanno allo Stato. I casi di irregolarità annoverati dalle norme oggi in vigore sono una dozzina: inottemperanza al divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico; all’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché all’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso (diversi ovviamente dalle abitazioni private) e in tutti i luoghi all’aperto, a eccezione dei casi in cui, per casistiche di luogo e di fatto, sia garantita la condizione di isolamento rispetto persone non conviventi; all’obbligo del distanziamento sociale minimo di un metro; all’obbligo di permanenza domiciliare per soggetti con infezione respiratoria associata a temperatura corporea maggiore di 37.5° (e qua, oltre al profilo amministrativo, c’è quello penale); all’obbligo, nello svolgimento di attività sportiva all’aperto, della misura del distanziamento sociale minimo di due metri o, per attività motoria e/ogni altra attività, di un metro; al divieto di svolgimento di eventi e competizioni di base non agonistici, riguardanti gli sport di contatto individuali e di squadra diversi da quelli riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Coni, dal Comitato italiano paralimpico e dalle rispettive federazioni sportive nazionali; all’obbligo, durante l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, di attenersi alle norme di distanziamento sociale e di non creare assembramento; al divieto di svolgere manifestazioni pubbliche non in forma statica; al divieto di svolgere feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, nonché sagre e fiere di comunità (le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti); al divieto di svolgere attività convegnistiche e congressuali in presenza; all’obbligo, per i luoghi di culto, di attuare misure e protocolli previsti; al divieto di consumare sul posto o nelle immediate adiacenze dell’esercizio di ristorazione dalle ore 18 e fino a mezzanotte il prodotto o bevanda alimentare comprato per asporto.

Segue lo schema 280 (prima sanzione) – 560 (recidività) anche il versante delle attività economiche. Che vengono sanzionate in caso di inottemperanza all’obbligo, per le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, di svolgimento dell’attività dalle ore 8 alle ore 21; all’obbligo, per le attività commerciali al dettaglio, di svolgersi a condizione dell’assicurazione che, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, gli ingressi avvengano in modo dilazionato e venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; all’obbligo di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5 a mezzanotte con consumo al tavolo, fino ad un massimo di 6 persone per tavolo; al divieto di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) oltre le ore 18 in assenza di consumo al tavolo; all’obbligo di sospensione di attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Il prontuario ricorda che per impedire la prosecuzione e la reiterazione di una violazione, è possibile disporre la chiusura provvisoria dell’attività fino a 5 giorni.

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